Il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 introduce il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, che va a sostituire la Legge Fallimentare attualmente in vigore.

Nel Codice, entrato in vigore dal 16 marzo 2019, viene introdotto l’obbligo per tutte le aziende, di qualsiasi forma giuridica e dimensione, di dotarsi di strumenti per il monitoraggio dell’andamento finanziario e di sistemi di allerta interna in grado di segnalare in anticipo eventuali sintomi di crisi aziendale.

Gli scopi del Decreto legislativo sono principalmente due:

  1. Poter rilevare tempestivamente lo stato di difficoltà di una società (il Codice utilizza la formula “diagnosi precoce”);
  2. Tutelare la capacità imprenditoriale del soggetto che va incontro allo stato di insolvenza, permettendogli di intervenire per tempo con delle misure correttive prima che la crisi divenga irreversibile, e favorire così la continuità aziendale .

La novità più importante del Codice riguarda l’introduzione del concetto di “procedure di allerta interna” e di “strumenti per il monitoraggio dell’andamento finanziario” per il controllo di gestione aziendale, pensati appositamente per tenere monitorati i parametri economici, finanziari e patrimoniali dell’impresa, rilevando quindi in anticipo i sintomi di un’eventuale crisi aziendale in arrivo, favorendo così il proseguimento dell’attività imprenditoriale.

Sistemi di allerta interna e organi di controllo

Per quanto riguarda i sistemi di allerta interna, l’imprenditore ha l’obbligo di predisporli adeguatamente in rapporto alla natura e alla dimensione della propria azienda. Agli organi di controllo societari, al revisore contabile e alla società di revisione spetta invece un triplice compito:

  1. Valutare che l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato, che sussista l’equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento di gestione;
  2. Segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi;
  3. Effettuare una segnalazione all’organo di controllo nel caso l’amministrazione aziendale non intraprenda iniziative per risolvere il problema.

L’organo di controllo individuato è l’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa), istituito presso le Camere di Commercio. Una volta ricevuta la segnalazione, l’OCRI ha il compito di gestire la fase di allerta e individuare, insieme all’imprenditore, le misure da mettere in atto per far rientrare lo stato di crisi, ed un termine entro cui attuarle.

Affinché gli interventi correttivi siano efficaci, la tempestività della rilevazione dello stato di crisi è fondamentale. La legge, inoltre, prevede l’applicazione di misure premiali in caso di “liquidazione giudiziale” (ex fallimento) nei confronti dell’azienda che si è dotata dei sistemi di allerta preventiva, sia sotto l’aspetto patrimoniale sia dal punto di vista della responsabilità penale dell’imprenditore. In caso di mancata vigilanza, tali misure premiali non possono essere ovviamente richieste, e gli amministratori risponderanno in solido dei debiti accumulati dall’azienda verso terzi.

Imprenditori ed organi amministrativi hanno quindi il compito di rispettare questi obblighi dotandosi di strumenti e procedure di allerta interna e controllo di gestione, e di attivarli tempestivamente alle prime avvisaglie di crisi.

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